Art. 3.
(Comitato parlamentare per lo spazio).

      1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato «Comitato parlamentare», composto da otto senatori e da otto deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi. Alle spese necessarie per il funzionamento del Comitato parlamentare si provvede, in parti

 

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uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
      2. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      3. Il Comitato parlamentare:

          a) esprime pareri sul Piano aerospaziale nazionale predisposto dall'ASI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

          b) esprime pareri alle Camere sulla relazione presentata dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera o);

          c) verifica periodicamente lo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce con cadenza annuale alle Camere;

          d) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sulle iniziative che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale, anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale;

          e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dal Comitato di cui all'articolo 2, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dall'ASI e da altri organismi;

          f) partecipa alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio (EISC); interviene altresì presso ogni altra sede istituzionale internazionale, di carattere interparlamentare.